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Novità e aggiornamenti

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PRINCIPALI PRESTAZIONI COLLEGATE ALL’ISEE

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
L’Assegno spetta:
a) per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
c) per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Così, per la determinazione degli importi dell’Assegno unico relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024, si prende a riferimento l’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2023.

ATTENZIONE! Per ottenere, a partire dal mese di marzo 2024, gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2024 è importante procedere alla presentazione della nuova DSU entro il 29 febbraio 2024. 

In assenza di una nuova DSU presentata per il 2024 e correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi.

L’Assegno Unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima prevista (43.240 euro valore 2023). Anche in tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

 

BONUS PSICOLOGO
Il bonus psicologo è un contributo economico riconosciuto, su domanda, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia a favore delle persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica.
Ai fini della richiesta è necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato, in base ai seguenti limiti di ISEE:
- 1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro;
- 1.000 euro per redditi con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 500 euro per redditi con ISEE superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite portale Inps accedendo al servizio “bonus psicologo - contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”.

L'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. 
L’esito della richiesta verrà notificato tramite sms e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda.
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista che abbia aderito all'iniziativa presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il beneficiario, ricevuta da parte dell’INPS la comunicazione di accoglimento della domanda, ha 180 giorni di tempo per l’utilizzo del codice univoco.

Qualora venga raggiunto il limite di budget la domanda si considera accolta ma l’INPS non provvederà all’erogazione del beneficio.

 

BONUS LUCE, GAS E ACQUA
Il riconoscimento del bonus luce, gas e acqua avviene in automatico a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’attestazione ISEE.
Per potervi accedere, il cittadino/nucleo familiare deve rientrare in determinati valori di ISEE.
In particolare deve:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,
oppure
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

 

BONUS NIDO
Il bonus nido è un contributo economico con il quale è possibile avere il rimborso delle rette per la frequenza di asili nido pubblici, privati autorizzati e per le forme di assistenza domiciliare.
L’importo è stabilito in base all’ISEE minorenni in corso di validità riferito al minore ed in particolare risulta pari a:
- 3.000 euro all’anno per valori ISEE fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro all’anno per valori ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro all’anno per valori ISEE da 40.001 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali auto-dichiarati e nel caso di ISEE discordante.
ATTENZIONE! La legge di Bilancio 2024 ha previsto un incremento del bonus nido, in riferimento ai nuovi nati dal 1° gennaio 2024, per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro, a condizione che abbiano già un figlio di età inferiore a 10 anni.
Nello specifico, la misura dell’incremento è pari a:
- 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;
- 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro.
Tale ulteriore importo andrà sommato all’importo corrispondente alla soglia ISEE dell’elenco sopra indicato.

 

ASSEGNO DI INCLUSIONE (EX REDDITO DI CITTADINANZA)
Dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di cittadinanza, è stato introdotto l’Assegno di inclusione, destinato ai nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 9360 euro, dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione.
Il beneficio (minimo 480 euro) è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

 

SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO
Entrato in vigore dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.
Si tratta, in particolare, di un beneficio economico di 350 euro mensili (entro un massimo di 12 mensilità) destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

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AFFITTI BREVI: CEDOLARE SECCA 2024

L’articolo 1 comma 63 della legge di bilancio 2024 n. 213/2023 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi aumentando l’aliquota della cedolare secca sugli affitti dal 21 al 26 per cento per chi concede in locazione per brevi periodi più di un appartamento all’anno.


Definizione affitti brevi

Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un’unità immobiliare da locare”.

 

Cedolare secca 2024

Quindi, dal 1° gennaio 2024 la cedolare secca applicabile alle locazioni brevi è del 26 per cento, ma solo a partire dal secondo immobile concesso in locazione.
La scelta potrà riguardare un solo immobile e naturalmente la scelta ricadrà sul cespite i cui canoni di locazione incassati nell’anno sono di più elevato ammontare.
Occorre poi tenere conto anche di quanto previsto dall’art. 1, comma 595 della L. n. 178/2020 secondo cui si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, applicheranno una ritenuta a titolo di acconto del 21%, sarà poi il proprietario che in sede di dichiarazione dei redditi sceglie l'immobile sul quale applicare il 26%.

 

Affitto breve                              Cedolare secca 2023                      Cedolare secca 2024

1 casa                                                       21%                                                      21%         

2 case                                                       21%                                                     26%

3 case                                                       21%                                                     26%

4 case                                                       21%                                                     26%

5 case                        Non è possibile optare per la cedolare secca; occorre aprire P.Iva.

 

Esempio

Il sig. Rossi possiede due appartamenti a Milano che è solito concedere in locazione per brevi periodi. Il canone settimanale è:

I° immobile: 650€

II° immobile: 800€

Considerato che il secondo immobile ha un canone più elevato il sig. Rossi sceglierà di applicare la ritenuta del 21% su tale immobile, mentre sull’altro applicherà la ritenuta del 26%.

 

Affitto breve – 1 settimana                   Cedolare secca 2023               Cedolare secca 2024

I° immobile                                                          136,50 €                                      169,00 €

II° immobile                                                         168,00 €                                     168,00 €

TOTALE                                                                304,50 €                                     337,00 €

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TASSAZIONE E MONITORAGGIO DELLE CRIPTO VALUTE

La legge di bilancio 2023 ha regolamentato il delicato e controverso tema della tassazione e monitoraggio delle criptovalute.

Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, la plusvalenza tassabile equivale  al corrispettivo percepito (o valore normale delle cripto attività permutate) meno il costo (o valore di acquisto), ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter.

Le plusvalenze o minusvalenze inferiori a 2.000 euro sono fiscalmente neutre (irrilevanti).

Entro il 30 giugno 2023 è possibile rivalutare il costo delle cripto attività pagando un'imposta sostitutiva del 14% (la rivalutazione è efficacie solo sulle plusvalenze e non sulle minusvalenze).

La plusvalenza pari e oltre i 2.000 euro, se percepita da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Se le criptoattività sono amministrate/gestite da intermediari finanziari, la tassazione è applicata direttamente dagli intermediari.

Con riferimento, infine, agli obblighi di monitoraggio fiscale l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale obbligo sussista, in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Quindi i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi - Persone Fisiche.

L’Amministrazione precisa che le valute virtuali non sono comunque soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria

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COMUNICAZIONE PREVENTIVA CONTRATTI LAVORO OCCASIONALE

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari - professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, onlus e associazioni - che possono acquisire prestazioni di lavoro, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5mila euro;

  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10mila euro (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 10mila euro, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);

  • per ciascun utilizzatore appartenente a uno dei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15mila euro;

  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5mila euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale.

La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto:

  • per i soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato;

  • per i soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento con più di 25 dipendenti a tempo indeterminato;

  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

  • da parte delle imprese del settore agricolo.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.

A tal fine, possono effettuare i versamenti necessari tramite modello F24 modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center.

Anche gli intermediari autorizzati, attraverso la specifica procedura potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:

  • i dati identificativi del prestatore;

  • il compenso pattuito;

  • il luogo di svolgimento della prestazione;

  • la durata;

  • la tipologia;

  • il settore dell’attività lavorativa;

  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail o SMS.

Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.

Il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.

Per imprese del turismo ed enti locali la dichiarazione preventiva può prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Lo svolgimento, da parte dei pensionati, di prestazioni occasionali sia nell’ambito del Contratto di prestazioni occasionali che del Libretto Famiglia (come ad esempio le prestazioni retribuite con il bonus baby-sitting) può determinare l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l’effetto di sospendere la pensione (ad es. pensione quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o ridurne l’importo in pagamento (ad es. trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.).

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